Art. 2.
(Diritto al riconoscimento e alla certificazione degli apprendimenti).

       1. Ogni soggetto di cui all'articolo 1 ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale

 

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e la certificazione delle competenze acquisite in modo formale, non formale e informale. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o un altro titolo riconosciuto.
      2. Il Governo provvede, con apposito regolamento, alla definizione di un sistema nazionale di livelli essenziali e di certificazione delle competenze, che assicuri il riconoscimento delle competenze comunque acquisite, in diversi contesti di studio e di lavoro, a livello nazionale e nell'Unione europea, sulla base delle direttive e degli orientamenti dell'Unione europea, e all'istituzione del libretto formativo individuale, che consenta di registrare le competenze certificate e la loro utilizzazione anche come crediti formativi, al fine di facilitare l'esercizio del diritto individuale alla formazione permanente. Il regolamento è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, d'intesa con le regioni e con le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché d'intesa con le parti sociali, per le norme finalizzate ad assicurare la rispondenza tra domanda e offerta di professionalità.